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TRAFFICO ILLECITO DI ANIMALI DA COMPAGNIA

TRAFFICO ILLECITO DI ANIMALI DA COMPAGNIA

L’art. 4  della legge n. 201 del 2010, introduce una nuova fattispecie penale il traffico illecito di animali da compagnia.

Il delitto di traffico illecito di animali da compagnia è punito con le pene congiunte delle reclusione da 3 mesi a un anno e della multa da 3.000 a 15.000 euro (è prevista una circostanza aggravante per l’ipotesi in cui gli animali oggetto del traffico illecito abbiano un’età accertata inferiore a dodici settimane oppure provengano da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria, adottate per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili; sono altresì previste la confisca obbligatoria dell’animale e, quali pene accessorie, la sospensione o, in caso di recidiva, l’interdizione dall’esercizio dell’attività di trasporto, commercio o allevamento degli animali).

Lo Studio Legale Porta ha maturato una grande esperienza con riferimento a tutti i reati “contro gli animali” avendo seguito innumerevoli processi nei Fori di tutto il territorio Nazionale.

Frequentemente vengono contestate agli Operatori del settore (importatori e/o rivenditori di animali da compagnia) due categorie di ipotesi accusatorie, tra loro connesse, costituite dal maltrattamento dei cuccioli oggetto di importazione intracomunitaria, ipotizzando una condotta consistente nel trasferimento nel territorio italiano, di cuccioli di età inferiore ai tre mesi e 21 giorni, nonchè il reato mezzo, costituito dalla falsificazione del contenuto dei passaporti che accompagnano i singoli cuccioli, unitamente ai microchips, per quanto attiene all’attestazione dell’età, o della avvenuta effettuazione del vaccino della profilassi contro la rabbia previsto per legge.

Invero, il dato, destinato ad assumere importanza centrale, è che per gli animali da compagnia oggetto di importazione da Paesi della Comunità Europea, tutti i documenti e le annotazioni negli stessi contenute sono prodotti da Organismi Pubblici di Paesi Comunitari (le annotazioni a proposito dell’età e dei vaccini, con la specificazione del lotto del siero, sono sottoscritte da personale Sanitario del Paese esportatore).

Tali informazioni, inoltre, sono successivamente inserite nella Banca dati Ministeriale del Paese di provenienza e visibili dagli Uffici Veterinari Italiani per gli adempimenti degli obblighi Comunitari – UVAC (Uffici periferici del Ministero della Salute, istituiti con decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27 in attuazione della Direttiva 89/608/CEE, relativa alla mutua assistenza tra Autorità amministrative per assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica.

La violazione dell’art. 4, comma 1, della legge 201/2010 è contestabile solo se si verifica contemporaneamente l’assenza dei passaporti, dei sistemi individuali di identificazione degli animali e delle certificazioni sanitarie.

Inoltre lo Studio si avvale di Consulenti esterni e Periti di primaria importanza che supportano le attività difensive.

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